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E' capitato in diverse occasioni che mi sentissi dire: “Se modifichi la moto, l’assicurazione non risponde più di eventuali sinistri”. Al che rispondevo: “Va bene, ma quali modifiche posso effettuare senza perdere la copertura assicurativa?”; praticamente nella totalità dei casi la replica era: “Ah … Non lo so”.
In effetti, il tema non è molto chiaro e la
documentazione messa a disposizione dalle compagnie assicurative è, a volte,
talmente prolissa e tecnica da scoraggiare anche il più diligente e accorto dei
biker.
Vediamo di fare un po’ di chiarezza.
Per avere un’idea complessiva dei casi in cui la
copertura assicurativa viene esclusa, è opportuno esaminare le cosiddette “Condizioni Generali di Assicurazione”: ogni
compagnia, infatti, predispone delle clausole finalizzate a uniformare tutti i
contratti relativi a un rischio particolare. Si tenga comunque presente che
queste condizioni non sono intangibili: il singolo contraente privato, infatti,
può chiedere all’assicuratore l’inserimento di nuove clausole o la modifica di
quelle esistenti; tali accorgimenti, tuttavia, comportano molte volte un
aumento del premio assicurativo, in quanto il cliente – a rigor di logica –
chiede modifiche favorevoli a sé e sfavorevoli all’assicuratore.
Le citate “Condizioni Generali” indicano espressamente in quali casi è esclusa la copertura assicurativa; quelli maggiormente ricorrenti sono:
- veicolo condotto da persona non abilitata, ossia priva di patente di guida;
- danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto è avvenuto violando disposizioni vigenti o indicazioni riportate sulla Carta di circolazione;
- guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.
Viene anche esplicitato che, nei casi sopraddetti e
quelli in cui si applica l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private
(D.Lgs. 209/2005), la compagnia eserciterà nei confronti dell’assicurato il diritto
di rivalsa per i risarcimenti erogati ai terzi danneggiati.
E' quindi necessario comprendere: innanzitutto, in
cosa consista il citato “diritto di rivalsa”; secondariamente, in quali ipotesi
trovi applicazione l’art. 144, D.Lgs. 209/2005.
Il diritto di rivalsa può essere definito,
semplicemente, come il diritto della compagnia assicurativa di richiedere al
proprio cliente le somme versate a titolo di risarcimento per i danni subiti da
terzi; ciò – ovviamente – soltanto qualora l’assicurato non abbia rispettato le
dette clausole del contratto di assicurazione o abbia compiuto gravi violazioni
al Codice della Strada.
L’art. 144 del D.Lgs. 209/2005 rileva invece nella
seconda parte del suo comma 2: “L’impresa
di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura
in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria
prestazione”.
Per comprendere quando le compagnie possano
esercitare il diritto menzionato dall’art. 144, occorre far riferimento
all’art. 1898 del Codice Civile (“Aggravamento
del rischio”): “Il contraente ha
l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano
il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse
stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto,
l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita
per un premio più elevato”.
Le modifiche che aggravano il rischio, qualora non
comunicate alla compagnia, espongono quindi l’assicurato all’esercizio del
diritto di rivalsa in caso di sinistro; al contrario, le modifiche migliorative
non devono essere comunicate e paiono –
dalla formulazione della norma – del tutto irrilevanti sotto il profilo
assicurativo.
In merito alle personalizzazioni peggiorative,
tuttavia, il criterio generale dovrebbe essere il seguente: la compagnia
assicurativa esercita il diritto di rivalsa soltanto se il sinistro è stato
causato da quella determinata modifica peggiorativa. E' bene utilizzare il
condizionale, in quanto verificare il nesso tra modifica e sinistro è stretto
compito dei periti assicurativi e, di conseguenza, notevolmente condizionato
dallo zelo dei medesimi.
Se si considera il sopraddetto criterio generale, è
chiaro che a poco rileva modificare componenti riportati sulla Carta di
Circolazione o meno: se la personalizzazione è peggiorativa e causa il
sinistro, insomma, non conta concerna la fanaleria (non menzionata a libretto)
o gli scarichi (invece espressamente indicati).
Di conseguenza, anche l’installazione a regola
d’arte di componenti omologati – a patto costituisca modifica peggiorativa –
non rende del tutto immune l’assicurato dall’esercizio del diritto di rivalsa:
se viene verificato il suddetto nesso causale, la compagnia può rivalersi sul
cliente per le somme versate a titolo di risarcimento; la colpa
dell’assicurato, in siffatti casi, risiede soltanto nell’aver taciuto
all’assicuratore che le condizioni di stipula del contratto sono mutate,
risultando del tutto irrilevante che i componenti siano omologati e installati
a regola d’arte.
E' possibile, comunque, rendersi immuni dall’esercizio
del diritto di rivalsa inserendo nel contratto di assicurazione un’apposita
clausola, detta “Rinuncia alla rivalsa”: con essa la compagnia si vincola a non
rivalersi sull’assicurato in particolari ipotesi espressamente indicate a
contratto.
Tuttavia, l’assenso dell’assicuratore a prestare
tale clausola appare difficile da ottenere, soprattutto in caso di modifiche al
veicolo: si tratterebbe, infatti, di precisare il più possibile la clausola di
rinuncia, specificando gli interventi consentiti, i componenti che si possono
installare, le modalità con le quali effettuare le personalizzazioni. Insomma,
si comprende facilmente che la formulazione di clausole siffatte è estremamente
difficoltosa: si rischierebbe infatti di predisporre un’elencazione comunque
incompleta, essendo praticamente impossibile indicare a contratto tutti gli
interventi effettuabili, tutti i componenti installabili e tutte le modalità d’intervento
applicabili.
D’altro canto, non può nemmeno essere inserita la generica
clausola con cui l’assicuratore rinuncia a esercitare la rivalsa “in caso di modifiche al veicolo”: la
vaghezza di siffatta formulazione, infatti, esporrebbe la compagnia a evidenti
e imprevedibili rischi in caso di sinistri cagionati da modifiche
oggettivamente peggiorative.
Inoltre,
si tenga presente che il contenuto dei contratti di assicurazione è predisposto
sulla base delle citate “Condizioni generali”:
quindi – a prescindere dal fatto che la rinuncia alla rivalsa comporta comunque
un aumento del premio assicurativo – le compagnie assicurative sono poco
inclini a modifiche, in quanto significherebbe intervenire sulle condizioni che
uniformano i contratti-base e che rappresentano, in sostanza, la politica dell’assicuratore
su determinati ambiti di rischio.
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