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Ogni appassionato di moto custom ha dovuto, deve o dovrà risolvere un dilemma atroce: “Monto scarichi non omologati o mi tengo quelli di serie?”. D’altro canto, il timore di incorrere in “epiche sanzioni” è innegabile e condiviso da tutti noi biker.
Ma cosa si rischia realmente?
Su questo argomento si è scritto un po’ di tutto, ma la più corretta
interpretazione delle norme sembra essere quella che svilupperemo in questo
post e che – se condivisa dalle Forze dell’Ordine – condurrebbe a
sanzioni non eccessivamente severe, consentendoci di montare uno scarico
“ignorante” con minori turbamenti interiori.
Iniziamo con l’analizzare quanto prevede espressamente la legge.
L’art. 78 del Codice della Strada, rubricato “Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione
e aggiornamento della carta di circolazione”, prevede al primo comma: “I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono
essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione
generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle
caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi
d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito
o modificato il telaio”.
Il comma 3 invece recita: “Chiunque
circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle
caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e
nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti
abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero
circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in
parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte
visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 419 a euro 1.682”.
Il successivo comma 4, invece, prevede: “Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI”.
Il sopraddetto comma 1 richiama l’art. 72, ai sensi del quale: “I ciclomotori, i motoveicoli e gli
autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione
visiva e di illuminazione; (2)
b) dispositivi silenziatori e di
scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione
acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti”.
Il comma 8 del medesimo art. 72 recita : “I dispositivi
di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero
dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite
con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, salvo quanto
previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione”.
Il comma 13, infine, prevede: “Chiunque
circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei
dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni
stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335”.
Altra norma rilevante è l’art. 79, il cui comma 4 recita: “Chiunque circola con un veicolo che presenti
alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero
circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente
installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1
del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a
euro 335. La misura della sanzione è da euro 1.174 a euro 11.741 se il veicolo
è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter”.
Corretta interpretazione della
legge
Nella maggior parte dei casi, le forze dell’ordine sanzionano chi monta
scarichi non omologati ai sensi dell’art. 78, ma tale applicazione non pare
conforme al dettato normativo: in sostanza, infatti, l’art. 78 disciplina le
ipotesi in cui è necessaria la visita presso la Motorizzazione, riferendosi
alle “modifiche delle caratteristiche
costruttive dei veicoli”. L’Appendice V al titolo III del Regolamento di
Esecuzione del C.D.S. suddivide tali modifiche in differenti gruppi: “Masse, dimensioni ed allestimenti”, “Prestazioni”, “Sicurezza attiva”, “Sicurezza
passiva”, “Protezione ambientale”,
“Norme per particolari categorie di
veicoli”, “Disposizioni fiscali”,
“Varie”. Gli scarichi non vengono
menzionati in nessuno di tali gruppi, ad eccezione di quello intitolato “Protezione ambientale”, ove si fa
espresso riferimento alla “Posizione tubo
di scarico”.
Inoltre, malgrado l’art. 78 preveda la necessità della visita qualora si
modifichino i dispositivi di cui all’art. 72 (tra i quali anche l’impianto di
scarico), se si monta un sistema privo di omologazione non si modifica
alcunché, ma si sostituisce soltanto un componente con un altro.
Peraltro, anche l’applicazione dell’art. 79 non risulta corretta: il
riferimento all’impianto di scarico, infatti, attiene soltanto i casi in cui il
dispositivo non funzioni correttamente o non sia regolarmente installato. Anche
tale norma, quindi, riguarda soltanto gli scarichi
originali, quando non funzionanti o non correttamente installati.
Quindi, quale articolo va applicato?
Quello che, semplicemente, disciplina l’ipotesi in cui si circoli con un
dispositivo non omologato, ossia l’art. 72. Ai sensi del comma 13, che qui
giova riportare, “Chiunque circola con
uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi
prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti
provvedimenti (ossia quelli che disciplinano le modalità dell’omologazione) è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 84 a
euro 335”.
Conclusioni
Quindi, gli articoli 78, 79 e 72 disciplinano ipotesi differenti:
- Art. 78: modifiche per le quali è necessaria la
visita alla Motorizzazione e che, per l’oggetto del nostro discorso, ricorre soltanto con uno scarico originale montato in posizione differente da quella prevista;
- Art. 79: modifiche che comportano un malfunzionamento
o un irregolare montaggio dell’impianto originale;
- Art. 72: circolazione con dispositivi non
omologati.
Di conseguenza, se si circola con uno scarico privo di omologazione, non
andranno applicate le sanzioni previste dagli articoli 78 e 79, ma soltanto quelle
di cui all’art. 72.
Ovviamente, sarà difficile convincere le Forze dell’Ordine che, ad un
controllo, vi contestano la violazione dell’art. 78; si potrà comunque fare un
tentativo, essendo consapevoli che una corretta interpretazione della legge imporrebbe
l’applicazione dell’art. 72 e che, tra l’altro, un’eventuale e successiva impugnazione
delle sanzioni erogate potrebbe condurre all’annullamento del provvedimento
sanzionatorio.
Tutto molto chiaro. Mi chiedo solo una cosa: Sappiamo che la legge non ammette ignoranza. Questo dovrebbe valere per il cittadino e a maggior ragione per chi la legge deve farla rispettare. Ora se l'agente applica, perchè interpreta in modo errato, gli art 78 e 79 invece del 72, l'errore fatto in buona fede, potrà comportare l'annullamento del provvedimento. Ma se al momento della contestazione e applicazione degli art 78 e 79, gli si spiega l'errore ( e l'agente può verificare codice alla mano. Non gli si chiede certo di prendere alla lettera la nostra opinione) e lo si fa annotare sul verbale, l'agente non sta commettendo un abuso di potere, in quanto applica in modo arbitrario un articolo non pertinente? E in tal caso, l'agente ne rispondera in prima persona, non in veste di rappresentante delle forze dell' ordine. E' corretto oppure ho detto una sciocchezza?
RispondiEliminaCaro Antonio, innanzitutto grazie del commento. Quanto alla questione da te sollevata, nulla è una sciocchezza nel diritto: comunque, su due piedi (perché la questione andrebbe approfondita) io escluderei l'integrazione del reato di abuso d'ufficio (ex art. 323 c.p.). Infatti, la giurisprudenza ha più volte affermato che, per aversi questo reato, il p.u. deve esercitare il proprio potere per scopi diversi da quelli imposti dalla funzione che ricopre. In tal caso, è vero che sbaglia ad applicare gli articoli rilevanti per il caso concreto, ma è anche vero che mantiene il suo comportamento nelle norme e negli scopi normativamente previsti (insomma, non si allontana dalla finalità precipua della sua funzione, quella di accertare e contestare le violazioni al CDS). Inoltre, la legge ammette chiaramente che i pp.uu. possano sbagliare, prevedendo la possibilità di impugnare i provvedimenti. Difficilmente perseguibile appare anche il caso dell'agente che abbia agito scientemente con l'intento di danneggiare il guidatore: sarebbe praticamente impossibile, sotto il mio punto di vista, provare l'intento lesivo del p.u.; infatti, saremmo di fronte a un agente che, semplicemente, sbaglia ad applicare delle norme di interpretazione non pacifica. Insomma, è già bene poter appigliarsi a qualcosa su cui fondare la richiesta di annullamento del provvedimento.
EliminaMaurizio grazie per la risposta molto chiara. seguirò con interesse il Blog. Cordiali saluti
EliminaE noi lo dobbiamo firmare il verbale per fare ricorso?
RispondiEliminaCaro Michele, innanzitutto grazie del commento. Quanto alla questione da te sollevata, ti posso dire che la firma del verbale non impedisce affatto la possibilità di presentare ricorso. In sostanza, la sottoscrizione attesta soltanto che ti è stata consegnata una copia del verbale e che, sul verbale medesimo, sono state riportate giustamente le dichiarazioni da te rilasciate. Quindi, anche se ti rendessi conto che il verbale è illegittimo, puoi firmarlo senz'alcun problema.
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