Per chi ha voglia di avventura: la procedura di "Approvazione in unico esemplare"

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Visitando manifestazioni motoristiche o sfogliando riviste del settore, spesse volte viene naturale domandarsi: “Bellissime preparazioni, stilisticamente e tecnicamente perfette, ma come fanno a circolare con tutta tranquillità?”; una delle strade percorribili è costituita dalla procedura di “Approvazione in unico esemplare”: una volta effettuata, essa ammette alla circolazione veicoli di completa e nuova progettazione, nonché veicoli già immatricolati cui sono state apportate modifiche radicali. In tale ultimo caso, la procedura è finalizzata a verificare che il mezzo, benché modificato nelle sue caratteristiche costruttive e funzionali (elencate dall’appendice V al Titolo III del Regolamento di Attuazione al Codice della Strada), sia comunque idoneo alla circolazione; tale idoneità viene vagliata sottoponendolo ad accertamenti tecnici da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti.

Focalizzando l’attenzione sull’approvazione di modifiche apportate a veicoli in circolazione, l’art. 78 del Codice della Strada afferma espressamente la necessità di sottoporre il mezzo a visita e prova in presenza di: modifiche alle già citate caratteristiche costruttive e funzionali; interventi sui dispositivi di equipaggiamento previsti dagli artt. 71 e 72 del Codice della Strada; sostituzione o modifica del telaio.
Per individuare quale sia l’Ufficio della Motorizzazione competente, bisogna far riferimento al luogo in cui sono state effettuate le modifiche: in particolare, è necessario basarsi sulla località in cui ha sede la ditta che le ha realizzate e – se sono intervenuti più operatori – su quella in cui ha sede la ditta che ha eseguito l’ultimo intervento. Visto che ogni operatore è tenuto a rilasciare apposita certificazione dei lavori effettuati, qualora i vari stadi della trasformazione abbiano interessato soggetti diversi, la documentazione sarà costituita dal complesso delle certificazioni redatte dai singoli operatori.
Superate con esito positivo le operazioni di visita e prova, non resta che riportare sulla Carta di Circolazione i dati relativi alle modifiche effettuate; a tal fine, la normativa consente alternativamente il rilascio di: tagliando autoadesivo da applicare sulla CdC; duplicato della CdC medesima; “certificato di approvazione” (redatto su apposito modello approvato dal Ministero dei Trasporti) da presentare presso un qualsiasi Ufficio della Motorizzazione Civile per ottenere un nuovo documento di circolazione. Il suddetto “certificato” contiene tutti i dati tecnici necessari alla compilazione della Carta di Circolazione e si accompagna, quando relativo a un veicolo già circolante e successivamente modificato, alla CdC originaria del mezzo stesso opportunamente annullata (con l’apposita dicitura su ogni foglio “Carta di circolazione annullata non valida per la circolazione su strada”). Il “certificato” non consente da solo l’utilizzo del veicolo, ma serve esclusivamente per l’immatricolazione che viene richiesta presentando apposita istanza presso qualsiasi Ufficio della Motorizzazione Civile; la nuova CdC verrà poi compilata meccanograficamente sul modello MC820F. Si tenga altresì presente che il “certificato” in discorso ha validità annuale dalla data di emissione; a scadenza avvenuta, è possibile richiederne rinnovo presentando apposita domanda: se la richiesta viene formulata al medesimo Ufficio che ha rilasciato il precedente e se non sono variate le prescrizioni tecniche previste dalla normativa, viene omesso qualsiasi controllo diretto sul veicolo e – invece di emettere un nuovo “certificato” – viene annotata su quello precedente  la proroga di validità. Per completezza, occorre poi sottolineare che le operazioni di visita e prova effettuate ai sensi dell’art. 78 non comprendono la revisione del veicolo: la nuova Carta di Circolazione, infatti, conterrà non soltanto i dati variati e constatati in sede di visita e prova, ma anche quelli scaturiti dall’ultima revisione regolare e riportati sulla CdC annullata e acquisita in atti dalla Motorizzazione.
Delineata in tali termini l’intera procedura, paiono necessarie alcune considerazioni: in primo luogo, è palese che le varie fasi previste la rendano particolarmente laboriosa e impegnativa non solo in termini di tempo, ma anche in termini di costi; sotto tale punto di vista, si abbia cura di rileggere quanto riportato nel precedente articolo “Omologo le modifiche in Italia: aiuto!!!”. Secondariamente, lascia piuttosto basiti che la normativa non delinei un’unica modalità con cui riportare sulla Carta di Circolazione le avvenute modifiche: insomma, è chiaro che la discrezione degli operatori della Motorizzazione non è affatto sinonimo di chiarezza e non rappresenta per gli utenti certa tutela dei loro interessi; è ovvio, infatti, che il proprietario di un veicolo con un certo valore storico non vorrebbe mai essere costretto a sostituire la relativa CdC, pena perdita di valore del proprio mezzo. Inoltre, è del tutto incomprensibile come si possa iniziare una procedura senza sapere con certezza quale ne sia la conclusione; insomma, tipico esempio di regolamentazione all’italiana.

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