Quando le modifiche incidono sulla copertura assicurativa?


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E' capitato in diverse occasioni che mi sentissi dire: “Se modifichi la moto, l’assicurazione non risponde più di eventuali sinistri”. Al che rispondevo: “Va bene, ma quali modifiche posso effettuare senza perdere la copertura assicurativa?”; praticamente nella totalità dei casi la replica era: “Ah … Non lo so”.
In effetti, il tema non è molto chiaro e la documentazione messa a disposizione dalle compagnie assicurative è, a volte, talmente prolissa e tecnica da scoraggiare anche il più diligente e accorto dei biker.
Vediamo di fare un po’ di chiarezza.
Per avere un’idea complessiva dei casi in cui la copertura assicurativa viene esclusa, è opportuno esaminare le cosiddette “Condizioni Generali di Assicurazione”: ogni compagnia, infatti, predispone delle clausole finalizzate a uniformare tutti i contratti relativi a un rischio particolare. Si tenga comunque presente che queste condizioni non sono intangibili: il singolo contraente privato, infatti, può chiedere all’assicuratore l’inserimento di nuove clausole o la modifica di quelle esistenti; tali accorgimenti, tuttavia, comportano molte volte un aumento del premio assicurativo, in quanto il cliente – a rigor di logica – chiede modifiche favorevoli a sé e sfavorevoli all’assicuratore.

Le citate “Condizioni Generali” indicano espressamente in quali casi è esclusa la copertura assicurativa; quelli maggiormente ricorrenti sono:
- veicolo condotto da persona non abilitata, ossia priva di patente di guida;
- danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto è avvenuto violando disposizioni vigenti o indicazioni riportate sulla Carta di circolazione;
- guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.
Viene anche esplicitato che, nei casi sopraddetti e quelli in cui si applica l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), la compagnia eserciterà nei confronti dell’assicurato il diritto di rivalsa per i risarcimenti erogati ai terzi danneggiati.
E' quindi necessario comprendere: innanzitutto, in cosa consista il citato “diritto di rivalsa”; secondariamente, in quali ipotesi trovi applicazione l’art. 144, D.Lgs. 209/2005.
Il diritto di rivalsa può essere definito, semplicemente, come il diritto della compagnia assicurativa di richiedere al proprio cliente le somme versate a titolo di risarcimento per i danni subiti da terzi; ciò – ovviamente – soltanto qualora l’assicurato non abbia rispettato le dette clausole del contratto di assicurazione o abbia compiuto gravi violazioni al Codice della Strada.
L’art. 144 del D.Lgs. 209/2005 rileva invece nella seconda parte del suo comma 2: “L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
Per comprendere quando le compagnie possano esercitare il diritto menzionato dall’art. 144, occorre far riferimento all’art. 1898 del Codice Civile (“Aggravamento del rischio”): “Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato”.
Le modifiche che aggravano il rischio, qualora non comunicate alla compagnia, espongono quindi l’assicurato all’esercizio del diritto di rivalsa in caso di sinistro; al contrario, le modifiche migliorative non devono essere comunicate  e paiono – dalla formulazione della norma – del tutto irrilevanti sotto il profilo assicurativo.
In merito alle personalizzazioni peggiorative, tuttavia, il criterio generale dovrebbe essere il seguente: la compagnia assicurativa esercita il diritto di rivalsa soltanto se il sinistro è stato causato da quella determinata modifica peggiorativa. E' bene utilizzare il condizionale, in quanto verificare il nesso tra modifica e sinistro è stretto compito dei periti assicurativi e, di conseguenza, notevolmente condizionato dallo zelo dei medesimi.
Se si considera il sopraddetto criterio generale, è chiaro che a poco rileva modificare componenti riportati sulla Carta di Circolazione o meno: se la personalizzazione è peggiorativa e causa il sinistro, insomma, non conta concerna la fanaleria (non menzionata a libretto) o gli scarichi (invece espressamente indicati).
Di conseguenza, anche l’installazione a regola d’arte di componenti omologati – a patto costituisca modifica peggiorativa – non rende del tutto immune l’assicurato dall’esercizio del diritto di rivalsa: se viene verificato il suddetto nesso causale, la compagnia può rivalersi sul cliente per le somme versate a titolo di risarcimento; la colpa dell’assicurato, in siffatti casi, risiede soltanto nell’aver taciuto all’assicuratore che le condizioni di stipula del contratto sono mutate, risultando del tutto irrilevante che i componenti siano omologati e installati a regola d’arte.

E' possibile, comunque, rendersi immuni dall’esercizio del diritto di rivalsa inserendo nel contratto di assicurazione un’apposita clausola, detta “Rinuncia alla rivalsa”: con essa la compagnia si vincola a non rivalersi sull’assicurato in particolari ipotesi espressamente indicate a contratto.
Tuttavia, l’assenso dell’assicuratore a prestare tale clausola appare difficile da ottenere, soprattutto in caso di modifiche al veicolo: si tratterebbe, infatti, di precisare il più possibile la clausola di rinuncia, specificando gli interventi consentiti, i componenti che si possono installare, le modalità con le quali effettuare le personalizzazioni. Insomma, si comprende facilmente che la formulazione di clausole siffatte è estremamente difficoltosa: si rischierebbe infatti di predisporre un’elencazione comunque incompleta, essendo praticamente impossibile indicare a contratto tutti gli interventi effettuabili, tutti i componenti installabili e tutte le modalità d’intervento applicabili.
D’altro canto, non può nemmeno essere inserita la generica clausola con cui l’assicuratore rinuncia a esercitare la rivalsa “in caso di modifiche al veicolo”: la vaghezza di siffatta formulazione, infatti, esporrebbe la compagnia a evidenti e imprevedibili rischi in caso di sinistri cagionati da modifiche oggettivamente peggiorative.
Inoltre, si tenga presente che il contenuto dei contratti di assicurazione è predisposto sulla base delle citate “Condizioni generali”: quindi – a prescindere dal fatto che la rinuncia alla rivalsa comporta comunque un aumento del premio assicurativo – le compagnie assicurative sono poco inclini a modifiche, in quanto significherebbe intervenire sulle condizioni che uniformano i contratti-base e che rappresentano, in sostanza, la politica dell’assicuratore su determinati ambiti di rischio.

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